{"id":4438,"date":"2020-10-19T10:10:16","date_gmt":"2020-10-19T08:10:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.italiaeconomiaonline.it\/web\/?p=4438"},"modified":"2020-10-19T10:10:16","modified_gmt":"2020-10-19T08:10:16","slug":"nuovo-dpcm-ecco-i-dettagli-delle-nuove-misure-di-contenimento-del-contagio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.italiaeconomiaonline.it\/web\/nuovo-dpcm-ecco-i-dettagli-delle-nuove-misure-di-contenimento-del-contagio\/","title":{"rendered":"Nuovo Dpcm, ecco i dettagli delle nuove misure di contenimento del contagio"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"dropcap dropcap3\">I<\/span>l presidente del Consiglio, <strong>Giuseppe Conte<\/strong>, e il ministro della Salute, <strong>Roberto Speranza<\/strong>, hanno firmato il nuovo dpcm contenente le misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19.<\/p>\n<p>Un provvedimento che il presidente Conte ha illustrato ieri sera in conferenza stampa e che interviene soprattutto con una stretta sulla movida e sullo sport di contatto.<\/p>\n<p>Di seguito tutte le misure:<\/p>\n<p><b>Misure urgenti di contenimento del contagio sull\u2019intero territorio nazionale<\/b><\/p>\n<p>1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<ol>\n<li>all\u2019articolo 1, dopo il comma 2 \u00e8 aggiunto il seguente: \u201c<i>2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, pu\u00f2 essere disposta<\/i> <i>la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilit\u00e0 di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.<\/i>\u201d;<\/li>\n<li>all\u2019articolo 1, comma 4, dopo le parole <i>\u201cpossono essere utilizzate\u201d<\/i> \u00e8 inserita la seguente <i>\u201canche\u201d<\/i>;<\/li>\n<li>all\u2019articolo 1, comma 5, le parole <i>\u201cdelle mascherine di comunit\u00e0\u201d<\/i> sono sostituite dalle seguenti <i>\u201cdei dispositivi di protezione delle vie respiratorie\u201d;<\/i><\/li>\n<li>all\u2019articolo 1, comma 6:<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>la lettera e) \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201ce<i>) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni \u00e8 consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all\u2019aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d\u2019aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all\u2019accesso e l\u2019utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all\u2019andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d\u2019intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all\u2019aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gi\u00e0 adottate dalle regioni e dalle province autonome, purch\u00e9 nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;\u201d<\/i><\/li>\n<li>la lettera <i>g)<\/i> \u00e8 sostituita dalla seguente \u201cg) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, \u00e8 consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica di base, le scuole e l\u2019attivit\u00e0 formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altres\u00ec sospese tutte le gare, le competizioni e le attivit\u00e0 connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;<\/li>\n<li>alla lettera <i>l)<\/i>, dopo le parole \u201c<i>sono consentite<\/i>\u201d sono aggiunte le seguenti \u201c<i>dalle ore 8,00 alle ore 21,00<\/i>\u201d;<\/li>\n<li>alla lettera <i>n)<\/i>, il quinto periodo \u00e8 sostituito dai seguenti \u201c<i>Sono vietate le sagre e le fiere di comunit\u00e0. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217; art. 2 dell&#8217;ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;<\/i>\u201d;<\/li>\n<li>dopo la lettera <i>n)<\/i> \u00e8 aggiunta la seguente: \u201cn-bis) sono sospese tutte le attivit\u00e0 convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell\u2019ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalit\u00e0 a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza;\u201d;<\/li>\n<li>la lettera <i>r)<\/i> \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201c<i>r) fermo restando che l\u2019attivit\u00e0 didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l\u2019infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell\u2019istruzione da parte delle autorit\u00e0 regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli <\/i><i>specifici contesti territoriali, le istituzioni <\/i><i>scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell\u2019organizzazione dell\u2019attivit\u00e0 didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l\u2019eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l\u2019ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalit\u00e0 e l\u2019adeguatezza delle misure adottate \u00e8 promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivit\u00e0 scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l\u2019anno scolastico 2020\/2021(cd. \u201cPiano scuola\u201d), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell\u2019articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997<\/i>. <i>Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonch\u00e9 le attivit\u00e0 didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell&#8217;interno, della difesa, dell&#8217;economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalit\u00e0 non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l&#8217;accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonch\u00e9 i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell\u2019infezione da Covid-19,<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti \u00e8 disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all\u2019articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altres\u00ec consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonch\u00e9 i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al \u00abDocumento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione\u00bb pubblicato dall&#8217;INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, \u00e8 da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilit\u00e0 di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche pu\u00f2 avvenire secondo modalit\u00e0 a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libert\u00e0 nella partecipazione alle elezioni.<\/i> <i>Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l&#8217;infanzia. L&#8217;ente proprietario dell&#8217;immobile pu\u00f2 autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l&#8217;ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l&#8217;organizzazione e lo svolgimento di attivit\u00e0 ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche n\u00e9 formali, senza pregiudizio alcuno per le attivit\u00e0 delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivit\u00e0 dovranno essere svolte con l&#8217;ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all&#8217;allegato 8 e di procedere alle attivit\u00e0 di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati<\/i>\u201d;<\/li>\n<li>la lettera <i>t)<\/i> \u00e8 sostituita dalla seguente: \u201c<i>t) le universit\u00e0, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all\u2019andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivit\u00e0 curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell&#8217;evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, di cui all\u2019allegato 18, nonch\u00e9 sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all\u2019allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;<\/i>\u201d;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>la lettera <i>ee) <\/i>\u00e8 sostituita dalla seguente: \u201c<i>le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l&#8217;attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivit\u00e0 di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilit\u00e0 dello svolgimento delle suddette attivit\u00e0 con l&#8217;andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all&#8217;allegato 10; continuano a essere consentite le attivit\u00e0 delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;<\/i><i> <\/i><i>\u00e8 fatto obbligo per gli esercenti di esporre all\u2019ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti<\/i>\u201d;<\/li>\n<li>alla lettera <i>ff)<\/i> dopo la parola \u201c<i>siti<\/i>\u201d sono aggiunte le seguenti \u201c<i>nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,<\/i>\u201d;<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>l\u2019allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 \u00e8 sostituito dall\u2019allegato A al presente decreto.<\/li>\n<li>all\u2019articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) \u00e8 inserita la seguente: <i>a-bis) al fine di rendere pi\u00f9 efficace il contact tracing attraverso l\u2019utilizzo dell\u2019App Immuni, \u00e8 fatto obbligo all\u2019operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivit\u00e0;<\/i><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Disposizioni finali<\/b><\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall\u2019articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.<\/p>\n<p>2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il nuovo dpcm contenente le misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19. 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