{"id":4943,"date":"2020-12-20T15:46:45","date_gmt":"2020-12-20T14:46:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.italiaeconomiaonline.it\/web\/?p=4943"},"modified":"2020-12-20T15:46:45","modified_gmt":"2020-12-20T14:46:45","slug":"cashback-e-lo-specchietto-delle-allodole-della-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.italiaeconomiaonline.it\/web\/cashback-e-lo-specchietto-delle-allodole-della-privacy\/","title":{"rendered":"Cashback \u00e8 lo specchietto delle allodole della privacy"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"dropcap dropcap3\">L<\/span>a pandemia di Covid-19 ha dato una forte accelerazione alla digitalizzazione dei servizi di mobilit\u00e0, rivoluzione che ricopre un ruolo prioritario nelle strategie industriali e nei nuovi modelli di business che vedono coinvolte le PA e le aziende. La costante crescita delle soluzioni di pagamento elettronico ha confermato il trend, gi\u00e0 assecondato nel settore dei trasporti prima della crisi, che va verso il principio di \u201cmobility as a service\u201d Considerando il ruolo sempre pi\u00f9 attivo degli utenti nella smart mobility, diverse aziende hanno sentito la necessit\u00e0 di adottare un&#8217;unica semplice infrastruttura che consenta l&#8217;accesso diretto dei cittadini a tutti i servizi di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Tra gli esempi di portata \u201cminore\u201d va segnalata la piattaforma sviluppata da SIA, societ\u00e0 controllata da CDP Equity. Lo strumento digitale comprende al suo interno una suite completa di servizi per pagare direttamente con carta o smartphone i ticket per i bus, metro e parcheggi, con la garanzia della migliore tariffa. Il servizio innovativo permette di pagare il biglietto della rete metro e ferroviaria direttamente al tornello tramite carte di credito e di debito contactless (Mastercard, VISA e American Express), anche virtualizzate su smartphone e dispositivi wearable, in modo facile, veloce e sicuro \u00e8 inoltre possibile utilizzare la propria carta di credito come se fosse un abbonamento mensile: una modalit\u00e0 a disposizione degli utenti che, dopo aver acquistato online l\u2019abbonamento con una carta di credito contactless, possono avvalersi della stessa carta per spostarsi sull\u2019intera rete di trasporto pubblico cittadino.<\/p>\n<p>Il fenomeno ha assunto una rilevanza notevole e pertanto, come fenomeno massivo, non poteva non cadere nelle maglie della regolamentazione privacy quale fenomeno diffuso di cashback. In merito lo schema di regolamento \u2013 al vaglio dell\u2019autorit\u00e0 Garante privacy \u2013 del Ministero dell\u2019economia e delle finanze, recante le condizioni e i criteri per l&#8217;attribuzione delle misure premiali per l&#8217;utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, c.d. cashback, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi dal 288 al 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposizioni modificate e integrate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 all\u2019art. 73 che ha aggiunto due commi il 289-bis e il 289-ter, ( Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio) si innesta nella strategia, da tempo propagandata dal Governo Italiano, che vuole disincentivare l&#8217;uso del contante, nelle transazioni tra operatori economici e dei consumatori, prevedo anche un rimborso in denaro sui pagamenti effettuati mediante strumenti elettronici, la cd. \u201clotteria\u201d degli scontrini contenuta in quest\u2019ultima legge di bilancio.<\/p>\n<p>Nel caso specifico il nuovo comma 289-bis, del testo normativo in esame, prevede che per l&#8217;attuazione della misura premiale il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze dovr\u00e0 utilizzare la piattaforma tecnologica per l&#8217;interconnessione e l&#8217;interoperabilit\u00e0 tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista all&#8217;articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gestita dalla societ\u00e0 PagoPA S.p.A.. Viene precisato poi che il Ministero dovr\u00e0 affidare alla societ\u00e0 PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo strumentale al calcolo del rimborso. Inoltre con il comma 289-ter si prevede che il medesimo dicastero affidi a Consap &#8211; Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. &#8211; tutti i servizi inerenti alle operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attivit\u00e0 accessorie e strumentali compresa la gestione del contenzioso.<\/p>\n<p>Il regolamento del cashback<br \/>\nIl regolamento &#8211; che si compone di 12 articoli \u2013 che qui \u00e8 esaminato, in via essenziale e puntuale, detta la disciplina delle condizioni, i casi, i criteri e le modalit\u00e0 attuative per l&#8217;attribuzione di un rimborso in denaro, a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall\u2019esercizio di una attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (art.<\/p>\n<p>2). Com\u2019\u00e8 evidente, dalla scelta dei soggetti, il legislatore si \u00e8 preoccupato in primis di impedire che i minori possano partecipare a questa specie di \u201clotteria\u201d e in secundis che vi possano partecipare i soggetti maggiorenni nell\u2019esercizio di una attivit\u00e0 di impresa, arte o professione.<\/p>\n<p>Come \u00e8 stato anticipato il Programma di rimborso, realizzato attraverso il \u201cSistema Cashback\u201d \u00e8 stato predisposto ed \u00e8 gestito dalla societ\u00e0 PagoPA S.p.a. nell\u2019ambito della piattaforma tecnologica \u2013 prevista e disciplinata all\u2019articolo 5, comma 2, del CAD &#8211; che raccoglie i dati, ai fini della partecipazione al Programma, degli \u201caderenti\u201d e degli \u201cesercenti\u201d, e che una volta definita la graduatoria trasmette le relative informazioni all\u2019APP IO e ai sistemi messi a disposizione dai c.d. \u201cissuer convenzionati\u201d e, ai fini dell\u2019erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A..<\/p>\n<p>All\u2019articolo 3 sono indicati in maniera dettagliata quali sono le modalit\u00e0 di adesione al Programma di rimborso, e viene sottolineato, in particolare, la volontariet\u00e0 della partecipazione al programma stessa che comporta un rilascio di dati personali che vanno da quelli molto invasivi, come il codice fiscale a quelli bancari. La norma, infatti, prevede che il soggetto \u201caderente\u201d \u00e8 tenuto a registrare nell\u2019APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e uno o pi\u00f9 strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall&#8217;esercizio di attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arte o professione (art. 3, commi 1, 2 e 3).<\/p>\n<p>All\u2019 articolo 4 del regolamento, infatti, si specifica in particolare le modalit\u00e0 tecniche di adesione al sistema da parte dei cd. &#8220;acquirer convenzionati&#8221; e, cio\u00e8, da parte dei soggetti che hanno concluso un accordo con l&#8217;\u201desercente\u201d per l&#8217;accettazione di strumenti di pagamento attraverso dispositivi fisici, titolari di una convenzione con la PagoPA S.p.A. per la partecipazione al Programma, ovvero Bancomat S.p.A., sul presupposto della sottoscrizione della convenzione con la stessa PagoPA S.p.A. All\u2019articolo 5 si prevedono apposite convenzioni tra il Ministero dell\u2019economia e delle finanze e PagoPA S.p.A. e tra il predetto dicastero e Consap S.p.A. per il funzionamento del Programma. In particolare il comma 1 dell\u2019articolo 5, disciplina la convenzione tra il Ministero e PagoPA S.p.A., per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all&#8217;interno del Sistema Cashback, quali la raccolta dei dati relativi agli aderenti e ai pagamenti e, quindi, una quantit\u00e0 notevole di dati ad alto rischio per la stessa libert\u00e0 e dignit\u00e0 dei soggetti aderenti al programma.<\/p>\n<p>Il comma 2, invece, disciplina la convenzione MEF-Consap S.p.A., per la gestione dei rimborsi e dei reclami, dove vi saranno ulteriori dati personali che potranno approdare anche in sede giudiziaria. La disciplina di dettaglio del cashback la troviamo all&#8217;articolo 6 dove sono anche stabilite le misura e i periodi di riferimento, mentre l&#8217;articolo 7 si prevede una fase sperimentale temporanea, valida dal 1\u00b0 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, volta a permettere un anticipazione dell\u2019attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato un certo numero di transazioni. All\u2019articolo 8, invece, si istituisce un rimborso speciale per i primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.<\/p>\n<p>Si specificano all\u2019art. 9 le modalit\u00e0 di erogazione del rimborso, che avviene mediante accredito per mezzo del codice IBAN comunicato dall&#8217;aderente al momento dell&#8217;adesione al Programma, o in un momento successivo, mentre l&#8217;articolo 10 si disciplina le modalit\u00e0 di gestione dei reclami. In particolare, il comma 1 prevede che PagoPA S.p.A., metta a disposizione un servizio di Help Desk dedicato all&#8217;assistenza degli aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l&#8217;APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate. Infine, l\u2019articolo 12 &#8211; rubricato come \u201cTrattamento dei dati personali\u201d &#8211; disciplina alcuni importanti aspetti di protezione dati. Innanzitutto individua i ruoli, le funzioni e le responsabilit\u00e0 dei diversi soggetti coinvolti dal sistema, vale a dire il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, PagoPA S.p.A., Consap S.p.A. e gli issuer e gli acquirer convenzionati &#8211; titolarit\u00e0, responsabilit\u00e0 e sub-responsabilit\u00e0 del trattamento; commi 1-5- .<\/p>\n<p>Si prevede, poi, che il Ministero effettui, prima del trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell\u2019articolo 35 del Regolamento e la sottoponga alla verifica preventiva del Garante; si prevede che per la valutazione devono essere indicate anche le misure tecniche e organizzative predisposte e ricolte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, disciplinati i tempi e le modalit\u00e0 di cancellazione dal Programma (commi 6 e 7). Nel rispetto del principio delle finalit\u00e0 del trattamento, i dati personali raccolti potranno essere trattati esclusivamente per lo svolgimento del Programma e per la realizzazione del previsto rimborso, limitando il trattamento del dato relativo all\u2019identificativo dell\u2019esercente al solo fine di verificare le transazioni oggetto di reclamo (comma 8).<\/p>\n<p>Infine il comma 9 dell\u2019articolo autorizza il Ministero a effettuare statistiche sull\u2019attuazione del Programma trattando anche i dati personali degli aderenti, relativi alla partecipazione al Programma, al numero e al valore delle transazioni effettuate, nonch\u00e9 ai rimborsi erogati, nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell\u2019ambito del Sistema Statistico nazionale, di cui all\u2019allegato A al Codice, che \u00e8 opportuno citare per esteso nello schema).<\/p>\n<p>E\u2019 da osservare in questa sede che \u00e8 di tutta evidenza che il trattamento dei dati sotteso al funzionamento del Programma presenta rischi elevati per i diritti e le libert\u00e0 degli interessati derivanti dalla raccolta massiva e generalizzata di informazioni di dettaglio, potenzialmente riferibili ad ogni aspetto della vita quotidiana dell\u2019intera popolazione, che richiedono specifiche valutazioni in ordine alla proporzionalit\u00e0 del trattamento e all\u2019individuazione delle misure da adottare al fine di rispettare i requisiti del Regolamento. Sul testo, infatti, i rilievi e i suggerimenti dell\u2019Autorit\u00e0 garante privacy sono stati precisi e pertinenti.<\/p>\n<p>Cos\u00ec in sintesi \u00e8 da ritenersi che la base giuridica che lo autorizza dovrebbe essere proporzionata rispetto alle finalit\u00e0 perseguite e contenere gli altri requisiti di liceit\u00e0 previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dati (art. 6, par. 3, Regolamento). Sotto tale profilo il regolamento presenta, infatti, evidenti criticit\u00e0 in quanto non viene precisato che il sistema informatico in questione &#8211; Sistema Cashback &#8211; non coincide con la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del CAD, ma opera nell\u2019ambito della stessa. Inoltre non sono stati individuati espressamente i ruoli e le responsabilit\u00e0 dei diversi soggetti coinvolti dal sistema sotto il profilo della protezione dati (art. 12, commi 1-5). La normativa regolamentare dovrebbe, perci\u00f2, essere rivolta all\u2019esigenza di circoscrivere alle finalit\u00e0 di realizzazione del cd. cashback i trattamenti effettuati nel rispetto del principio di limitazione della finalit\u00e0, e introdurre un\u2019ulteriore specifica garanzia in relazione al trattamento degli identificativi degli esercenti presso i quali saranno effettuate le transazioni trasmesse al Sistema Cashback (art. 12, comma 8).<\/p>\n<p>Inoltre si dovrebbero introdurre misure volte a garantire che gli acquirenti trasmettano al sistema esclusivamente i dati relativi alle transazioni effettuate attraverso gli strumenti di pagamento indicati dai soggetti aderenti all\u2019iniziativa (artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1) e ci\u00f2 anche per meglio definire le modalit\u00e0 con cui l\u2019APP IO, o i sistemi messi a disposizione dagli issuer, rendono disponibili agli aderenti, nel rispetto del principio di minimizzazione, gli importi dei rimborsi spettanti e la posizione nella graduatoria (art. 5, commi 1, lett. e).<\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 anche individuare le modalit\u00e0 e i tempi di conservazione dei dati e le misure necessarie a garantire che le informazioni siano trattate per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle specifiche finalit\u00e0 e successivamente cancellate (artt. 4, comma 5, e 12, commi 7 e 9), nonch\u00e9 definire, in chiave di maggior garanzia, alcune misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati, con particolare riferimento alla protezione, mediante funzioni crittografiche non reversibili, degli identificativi degli strumenti di pagamento elettronici (PAN, Primary Account Number) in uso ai soggetti che aderiscono all\u2019iniziativa, anche in conformit\u00e0 allo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) (art. 4, comma 1). Occorrer\u00e0, poi, anche precisare le garanzie da applicare al trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero per scopi statistici nell\u2019ambito del Sistema Statistico Nazionale, limitando le tipologie di dati che possono essere elaborate (art. 12, comma 9) ed effettuare una valutazione di impatto del trattamento, a fronte del rischio elevato in esso riscontrato, al fine di individuare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (art. 12, commi 6 e 7).<\/p>\n<p>Infine, nell\u2019ambito della verifica sulla valutazione di impatto dovrebbe essere esaminare le caratteristiche dell\u2019APP IO in particolare, al previsto utilizzo di notifiche push, all\u2019attivazione automatica di servizi non espressamente richiesti dall\u2019utente, nonch\u00e9 al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, peraltro da attualizzarsi alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa al caso Schrems II (16 luglio 2020, causa C-311\/18).<\/p>\n<p>3 La sicurezza del cashback<br \/>\nPer quanto attiene i profili di sicurezza del cashback occorre tenere presente che titolare del trattamento dei dati personali \u00e8 il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze (MEF), che si avvale di PagoPA S.p.A. e Consap S.p.A., societ\u00e0 partecipate dallo Stato, in qualit\u00e0 di Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell\u2019art. 28 del RGPD) per lo svolgimento delle attivit\u00e0 necessarie a garantire la partecipazione degli Aderenti al Programma e la puntuale erogazione dei rimborsi in loro favore, nonch\u00e9 a consentire la gestione di eventuali reclami e\/o del contenzioso derivante dalla partecipazione al Programma.<\/p>\n<p>Si pone, quindi, un problema di sicurezza dei dati, in mano pubblica, in quanto nella specifica materia sono concessi tramite la app IO dati personali e particolari in ordine alla qualit\u00e0 e categoria dei beni che si acquistano oltre degli IBAN dei conti correnti bancari.<br \/>\nIn relazione al delirio della cd \u201clotteria degli scontrini\u201d un flusso enormi di dati che corrono sulla rete internet saranno costantemente esposti alla possibilit\u00e0 di essere intercettati atteso che la stessa procedura di registrazione avviata ha gi\u00e0 posto tanti e tali problemi che non \u00e8 difficile pronosticare un vulnus nei conti correnti con conseguenti profili di responsabilit\u00e0 tra MEF, Banche e gestori della rete.<\/p>\n<p>E\u2019 da rilevare, poi, che anche la societ\u00e0 PagoPA Spa a sua volta si dichiara Titolare del trattamento laddove il MEF li qualifica, invece, come responsabili al trattamento. PagoPA si dichiara titolare ma solo per l\u2019utilizzo dei sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito e dei dati che si acquisiscono nel corso del loro normale esercizio di trasmissione che implicano nell\u2019uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Ora acquisito che i cashback \u00e8 su base volontaria in quanto l\u2019utente deve quindi attivarsi per poterlo avere ed inserire, sempre su base volontaria quali, carte, bancomat o carta di credito con IBAN attivare sul quale fare i versamenti del \u201cpremio\u201d tutto rimesso all\u2019azione e alla responsabilit\u00e0 degli utenti. E\u2019 per\u00f2 amaro segnalare che dopo la fallimentare app IMMUNI il cui destino \u00e8 stato segnato dal pericolo alla privacy con l\u2019app IO ossia con una operazione di cd. \u201ccashback di stato\u201d per gli Italiani la privacy vale solo 150 euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pandemia di Covid-19 ha dato una forte accelerazione alla digitalizzazione dei servizi di mobilit\u00e0, rivoluzione che ricopre un ruolo prioritario nelle strategie industriali e nei nuovi modelli di business che vedono coinvolte le PA e le aziende. 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