Lo stabiliva la Legge di Bilancio del 30.12.2020, n°178, rimasta inapplicata per mancanza del decreto ministeriale.

Solo qualche giorno fa pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20-1-2022  indica le modalità di presentazione e specifica i requisiti.

Così potrà presentare la richiesta solo chi è stato assolto dopo il primo gennaio 2021, con la formula perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Mentre rimane escluso l’ assolto solo parzialmente (cioè condannato per alcuni capi di imputazione),  per estinzione del reato o depenalizzazione.

Ragionevolmente rimangono fuori gli imputati ammessi  al gratuito patrocinio e quelli che hanno diritto ad altri rimborsi (dall’amministrazione di appartenenza L. 135/97,  o dal querelante).

I termini di presentazione

La domanda dovrà essere presentata personalmente dall’imputato assolto mediante piattaforma informatica (accesso al sito giustizia.it mediante Spid di secondo livello) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Per le sole sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022 .

Il contenuto 

Il richiedente, con autocertificazione (dpr 445/2000),  dovrà ovviamente indicare le proprie generalità, codice fiscale, giudice che ha pronunciato la sentenza, con indicazione dei relativi numeri di registro (generale, Gip/Gup o dibattimento), la formula di assoluzione,  l’attestazione che per nessuna imputazione vi è stata sentenza di condanna o di estinzione per prescrizione o amnistia, totale spese legali pagate, attestazione che il pagamento è avvenuto con bonifico a seguito di parcella vidimata dal consiglio dell’ordine, la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza; il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;

Le attestazioni 

Inoltre si dovrà attestare che:

l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, inoltre che la parcella era stata vidimata dal Consiglio dell’Ordine;  ancora che l’imputato non ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, e che l’imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ed infine che l’imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente di appartenenza  (legge 23 maggio 1997, n. 135).

Altra cosa – che francamente si capisce di meno – è  la  precisazione del reddito imponibile dell’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; forse perché si privilegeranno i rimborsi alle fasce più deboli, ma c’è un difetto di collegamento con i criteri di precedenza di cui si dirà più tardi.

Dovranno infine essere indicate le coordinate del conto corrente bancario o postale dove il richiedente intende ricevere il rimborso ed in ultimo  l’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, per tutte le eventuali comunicazioni.

Gli allegati

Ed ancora impegnativa appare l’allegazione necessaria:

  1. la copia del documento di identità, in corso di validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  2. la documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  3. la copia conforme della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato;
  4. la copia conforme dell’atto con il quale il PM ha esercitato l’azione penale;
  5. nomina del difensore;
  6. le fatture emesse dal legale, con indicazione della causale e della  quietanza del pagamento ricevuto;
  7. il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
  8. la prova del bonifico;
  9. il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n). 5.

Criteri di priorità

Si darà priorità ai rimborsi per  processi  definiti in Cassazione, o davanti al giudice di secondo grado, infine quelli davanti al giudice di primo grado e, quindi, ai processi durati di più di 8 anni, 5 anni e per un periodo inferiore ai 5 anni

Conclusioni

Le modalità descritte fanno pensare che sarà necessario che i ricorrenti si rivolgano ad un avvocato.

E’ piuttosto difficile immaginare che un privato cittadino riesca a fare fronte a tutti gli adempimenti senza l’aiuto di un legale.

Osservazioni critiche

L’importo massimo di euro 10.500 appare più che altro simbolico.

Del tutto insoddisfacente, tenuto conto delle tabelle professionali forensi, soprattutto con riferimento ai processi che addirittura hanno avuto bisogno di arrivare in Cassazione prima di ottenere l’assoluzione o, ancor peggio, a quelli risolti a seguito di rinvio dopo annullamento della corte di cassazione.

Appare comunque un riconoscimento importante, perché finalmente passa il principio che l’azione penale deve essere esercitata con fondatezza e che, in mancanza, sarà lo Stato ad assumersene, almeno parzialmente, la responsabilità