brexit

Il 30 gennaio si è conclusa la ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea con l’approvazione da parte del Consiglio della UE.

Dal primo febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell’Unione e cesserà di essere rappresentato nelle istituzioni europee.

L’accordo di recesso, nella IV parte, prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 (salvo un’eventuale proroga) durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest’ultimo fosse ancora uno Stato membro.

Alla luce di ciò, non troveranno applicazione le norme contenute nel Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019, che reca la disciplina transitoria applicabile unicamente nel caso di un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.

In base a quanto previsto nell’accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

Al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l’Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi. Analogamente, in assenza di accordi differenti, alle entità della UE che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’operatività extra-UE.

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.