La XIX Legislatura si è aperta il 13 ottobre e il primo punto in agenda, conclusi gli adempimenti istituzionali, è stato l’approvazione della legge di bilancio. Il testo definitivo, licenziato con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, consta di 21 articoli, alcuni dei quali investono l’attività realizzata dall’Istituto. Il presente dossier, pertanto, serve a illustrare ai Media le novità previste dal Legislatore nelle materie di competenza dell’Inps. Il documento ha carattere sintetico e sarà approfondito, nel corso dell’anno, da focus specifici.

1. Pensioni

1.1 Quota 103

La prima significativa novità concerne la cosiddetta “Quota 103”, una formula giornalistica che sintetizza le disposizioni in tema di pensione anticipata flessibile, disposizioni che avranno carattere sperimentale per il 2023. Il provvedimento approvato prevede la possibilità di un accesso alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi, requisiti che il cittadino potrà maturare entro il 31 dicembre 2023. La pensione potrà essere erogata entro il tetto di un importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.818,65 euro al mese lordi) relativamente alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia dalla “legge Fornero” (l. 214/2011).

Attivando il sistema delle finestre mobili, il Legislatore ha quindi diversificato le discipline in relazione a una data spartiacque: quella del 31 dicembre 2022. Chi ha maturato “quota 103” entro tale data potrà beneficiare della prima finestra utile il 1° aprile 2023 se lavoratore privato, il 1° agosto 2023 se lavoratore pubblico; chi maturerà “quota 103” quest’anno potrà invece utilizzare la prima finestra utile dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti se lavoratore privato; serviranno invece sei mesi al lavoratore pubblico (e comunque non prima del 1° agosto 2023).

Nello schema seguente offriamo una sintesi:

Quanti, pur potendo fruire di “quota 103”, decidessero di rimanere in servizio beneficeranno di una somma corrisposta direttamente in busta paga pari alla contribuzione normalmente a carico del lavoratore (9,19%). Viene, quindi, stabilito un esonero relativo al versamento da parte del datore di lavoro con la finalità di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa (cd. “bonus Maroni”). Le modalità di attuazione saranno dettate da apposito decreto interministeriale.

1.2 Le proroghe

1.2.1 L’ape sociale

La legge di bilancio ha confermato, fino al 31 dicembre 2023, la proroga dell’Ape Sociale, l’indennità a carico dello Stato corrisposta a specifici soggetti che abbiano maturato – al momento della domanda – 63 anni di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia.

Per poter fruire di tale indennità, i cittadini devono trovarsi in particolari condizioni previste dalla disciplina: devono cioè essere disoccupati, invalidi (con invalidità pari o superiore al 74%), caregivers1 o devono svolgere mansioni gravose.

Le categorie professionali che svolgono “mansioni gravose” e che possono accedere all’Ape sociale – qualora abbiano 36 anni di contributi e svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno da 6 anni negli ultimi 7 – sono 23:

  • Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;

  • Tecnici della salute;

  • Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;

  • Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;

  • Operatori della cura estetica;

  • Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;

  • Artigiani, operai specializzati, agricoltori;

  • Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;

  • Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;

  • Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilate;

  • Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;

  • Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;

  • Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;

  • Conduttori di mulini e impastatrici;

  • Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;

  • Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;

  • Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;

  • Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;

  • Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;

  • Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;

  • Portantini e professioni assimilate;

  • Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;

  • Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, per gli operai edili, come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è ridotto a 32 anni.

Per le lavoratrici è prevista una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni.

1.2.2 Opzione donna

Una riproposizione è stata disposta anche per la misura denominata “Opzione donna“, il trattamento anticipato che prevede l’opzione al sistema contributivo e che potrà essere riconosciuto a quante, rivendicando un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, abbiano superato determinate soglie anagrafiche. Nel dettaglio:

  • 58 anni, per le lavoratrici con almeno due figli;

  • 59 anni, per le lavoratrici con un figlio;

  • 60 anni, per le lavoratrici senza figli.

Inoltre, le stesse potranno accedere all’opzione solo se si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • assistono, al momento della richiesta – e da almeno 6 mesi – il coniuge, parenti o affini con handicap in situazione di gravità2;

  • hanno un’invalidità civile non inferiore al 74%;

  • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale. In quest’ultimo caso, si applica il requisito anagrafico dei 58 anni.

1.3 Perequazioni e rivalutazioni

Prendendo a riferimento il trattamento minimo del 2022, pari a 525,38 euro, la legge di bilancio stabilisce la perequazione delle pensioni in termini percentuali:

Oltre ai meccanismi perequativi nello schema, il Legislatore ha voluto impegnare risorse per contrastare l’inflazione, sulla scorta della crisi energetica relativa alla guerra in Ucraina. A tal fine si è disposto, in via eccezionale, un ulteriore aumento degli assegni pensionistici e assistenziali che non superano il trattamento minimo. Dal 1° gennaio è stato riconosciuto un aumento dell’1,5% nel 2023 per i beneficiari, del 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e del 2,7% nel 2024. Tale incremento transitorio non rileva ai fini dei limiti reddituali per le prestazioni collegate al reddito relative ai medesimi anni.

2. Entrate, decontribuzioni ed esoneri

Sul fronte delle Entrate, significative modifiche sono state stabilite al contratto di prestazione occasionale (CPO): in particolare è stato elevato per gli utilizzatori da 5.000 a 10.000 euro il limite generale dei compensi erogabili per le prestazioni. Il medesimo limite è stato elevato anche per il Libretto famiglia.

Restano invece fermi: a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; a 2.500 euro il limite di importo per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Finora la normativa vietava il ricorso ai CPO per gli utilizzatori con alle dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (erano previste alcune eccezioni). Le legge di bilancio per il 2023 novella tale limite innalzandolo fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Detto limite si applicherà anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, pertanto equiparate agli altri utilizzatori.

Del tutto modificata la disciplina delle prestazioni occasionali in agricoltura, che non verranno più gestite tramite piattaforma CPO, ma per le quali è prevista l’introduzione (in via sperimentale per il biennio 2023-2024) di forme semplificate di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, con diverse condizioni, tra cui un tetto di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore impiegato e l’appartenenza a particolari categorie soggettive, oltre a non essere stati occupati, ad eccezione dei pensionati, con rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nel triennio precedente.

2.1 Gli esoneri

La legge di bilancio rivede l’impianto degli esoneri adottati nel 2022, su cui INPS ha realizzato specifico dossier trasmesso ai media nel dicembre dello scorso anno. Il dossier sarà rivisto e aggiornato nel corso dei mesi a venire, alla luce delle indicazioni offerte dalla manovra. Di seguito forniamo una prima sintesi schematica degli esoneri previsti per il 2023.

3. Reddito di Cittadinanza

La riforma della prestazione rientra nel più ampio quadro d’intervento che il Governo ha preannunciato nell’ambito delle politiche d’inclusione e di sostegno alla povertà. Il Reddito di Cittadinanza avrà un limite massimo di 7 mensilità per l’anno 2023 e ne è prevista l’abolizione dal 2024.

I beneficiari tra i 18 e i 65 anni, tenuti alla stipula dei patti per il lavoro e dei patti per l’inclusione sociale e non altrimenti esonerati, saranno vincolati a un periodo di formazione obbligatorio di almeno sei mesi, pena la decadenza dal beneficio. Coloro che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, e hanno tra i 18 e i 29 anni, analogamente potranno fruire della prestazione solo frequentando i percorsi di istruzione funzionali all’adempimento dell’obbligo. Viene inoltre esplicitamente previsto che tutti i percettori siano impiegati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) organizzati dai Comuni e che, in caso di rifiuto della prima offerta lavorativa utile, scatti immediata la decadenza dalla prestazione.

Per quanto attiene i titolari di RDC, l’erogazione della quota relativa al canone annuo previsto nel contratto di locazione non viene più assegnata al beneficiario ma corrisposta, fino a un massimo di 3.360 euro annui, direttamente al locatore.

Il titolare di Reddito che sottoscriva contratti di lavoro a carattere stagionale o intermittente vedrà la compatibilità di tali contratti col beneficio assegnato, entro il limite massimo di 3.000 euro.

4. Inclusione sociale

È rifinanziato il Bonus Psicologo, nel limite massimo di 1.500 euro a persona.

Per i soggetti con ISEE fino a 15.000 euro viene istituito un fondo per la “Carta Risparmio Spesa“. La dotazione di 500 milioni di euro servirà all’acquisto di beni alimentari di prima necessità secondo le indicazioni ministeriali che verranno fornite in corso d’anno circa criteri e modalità di utilizzo e le procedure di competenza dei Comuni di residenza.

Un milione e mezzo di euro sarà invece destinato al Fondo presso il MLPS per fornire “pacchi alimentari” ai soggetti in condizioni di povertà assoluta: i prodotti verranno realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare.

5. Interventi per la Famiglia

A decorrere dal 1° gennaio 2023, secondo quanto stabilito dal Legislatore, l’Assegno Unico e Universale (AUU) sarà rivisto negli importi, con maggiorazioni nella misura:

  • del 50% per il primo anno di vita dei figli;

  • di un ulteriore 50% per i nuclei numerosi, famiglie composte da 3 o più figli, per ciascun figlio in età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE pari o inferiore a 40.000 euro.

Al contempo è stata ribadita, a regime, l’equiparazione tra figlio minore e figlio maggiorenne disabile e a carico. Equiparazione che sussiste anche tra figlio minore – a carico e disabile – e figlio di età inferiore a 21 anni, sempre disabile e a carico.

Le famiglie con minori disabili nel nucleo vedranno prorogato anche l’importo aggiuntivo di 120 euro sull’assegno mensile, maggiorazione prevista per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione di ANF nel 2021.

Aumenta, poi, del 50% la maggiorazione forfettaria prevista per i nuclei con 4 o più figli a carico.

Va ricordata, in tal senso, la possibilità di ricorrere all’ISEE “precompilato” per ottenere l’importo corretto dell’Assegno Unico Universale: dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU avverrà prioritariamente attraverso l’utilizzo di tale modalità, ferma restando la possibilità per l’utente di ricorrere alla DSU in via ordinaria.

Nel quadro delle politiche familiari previsto dalla finanziaria, si segnale infine l’incremento dell’indennità di congedo parentale all’80% della retribuzione, rispetto al 30% finora vigente. Tale indennità può essere fruita dalla madre o dal padre, nel mite massimo di un mese, entro il sesto anno di vita del minore.

6. Disabilità

La legge di bilancio ha affrontato il tema disabilità muovendosi lungo due binari: da un lato preservando il valore dell’assegno mensile percepito dai titolari delle indennità, dall’altro creando condizioni agevoli per i “lavoratori fragili”. Partiamo da questi ultimi: dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 i lavoratori rientranti nelle situazioni di fragilità (d.m. 4 febbraio 2022) o affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità potranno accedere prioritariamente al lavoro agile. Lo “smart working”, infatti, sarà assicurato dal datore di lavoro anche attraverso l’adibizione a una mansione diversa da quella normalmente assegnata al soggetto, per categoria o area di inquadramento. Ciò non comporterà alcuna decurtazione della retribuzione.

Per quanto attiene gli assegni, a decorrere dal 1° gennaio gli importi delle borse di studio riconosciute agli universitari disabili vengono esclusi dai limiti reddituali collegati all’assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi civili parziali e totali, ai sordi, ai civili ciechi assoluti o parziali. L’esclusione si estende anche all’eventuale maggiorazione sociale di trattamenti pensionistici fruiti.

7. Ammortizzatori sociali

È rifinanziato il Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi, un provvedimento destinato a garantire, per il 2023, 250 milioni di euro agli ammortizzatori. 70 milioni di euro, tra le risorse individuate, vengono indirizzate alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, per garantire un finanziamento di massimo 12 mesi per CIGS e mobilità in deroga. Tra le altre voci espressamente previste dal Legislatore si segnalano:

  • 30 milioni di euro per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva “fermo pesca”;

  • 10 milioni di euro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore dei call center;

  • 19 milioni di euro per l’integrazione salariale dei lavoratori Gruppo Ilva;

  • 50 milioni di euro per sostenere le aziende in CIGS nella gestione degli esuberi di personale per cessazione di attività produttiva.

È stato, inoltre, incrementato di 60 milioni di euro per il 2023 il “Fondo per il sostegno economico temporaneo (SET)” destinato ai lavoratori dello spettacolo per l’introduzione di un’indennità legata al carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative offerte dagli operatori del settore. Le risorse sono destinate ai lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino nel medesimo settore altre attività a tempo determinato (da individuarsi con apposito decreto ministeriale).

1 Si fa riferimento ai soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.